CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) OGGETTO E DISCIPLINA DELLA VENDITA.
Le presenti condizioni generali regolamentano le modalità di vendita di prodotti ed accessori per la realizzazione e manutenzione di piscine, fontane, centri benessere ed affini commercializzati da parte della DFM Italia S.r.l. (d’ora in avanti: DFM) e, comunque, di tutto quanto previsto nelle conferme d’ordine nonché in ogni altro eventuale atto integrativo delle stesse, emessa per iscritto dalla società DFM.
Tutte le fasi della vendita sono assoggettate alla disciplina contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, le quali, essendo parte integrante di una serie di atti ed accordi intercorsi tra DFM e l’acquirente, vincoleranno le parti in ogni loro previsione. Le Condizioni Generali di Vendita risulteranno comunque valide ed efficaci ove sia dimostrata la loro notorietà alla parte acquirente, in qualsiasi modo avvenuta, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 comma 1 c.c.
Per espresso accordo delle parti, le presenti condizioni generali di vendita regolamenteranno tutte le fasi delle vendite nascenti da conferme d’ordine o atti equipollenti sottoscritti nell’anno 2017 dal cliente sottoscrittore delle stesse.
2) MODIFICHE E VARIAZIONI DELL’ORDINE.
Eventuali correzioni e/o modifiche apposte manualmente ed a penna nella Conferma d’Ordine e/o in ogni altro atto eventuale integrativo della stessa faranno parte della regolamentazione contrattuale solo se accettate per iscritto dalla società DFM.
La società DFM si riserva il diritto di rifiutare gli Ordini a proprio insindacabile giudizio, senza che nulla possa pretendere in merito il potenziale acquirente.
3) ACCONTI.
Gli acconti versati dall’acquirente all’atto di sottoscrizione della Conferma d’Ordine saranno imputati al prezzo complessivo della vendita. In caso di mancata esecuzione della stessa, per cause non imputabili all’acquirente, l’acconto verrà restituito allo stesso. Di contro, qualora la vendita non abbia esecuzione per cause imputabili all’acquirente, l’acconto sarà trattenuto dalla Venditrice a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno, senza alcun ulteriore onere. Le parti stabiliscono espressamente che, in ogni caso, l’acconto sarà infruttifero di oneri ed interessi.
4) CONSEGNA E TRASPORTO DELLA MERCE.
L’acquirente autorizza espressamente gli incaricati della società DFM ad eseguire tutte le eventuali attività di verifica tecnica e di fattibilità della vendita in oggetto (compresi eventuali sopralluoghi presso l’acquirente) nonché le ulteriori attività necessarie e funzionali alla stessa.
Le spese e gli oneri di trasporto sono a carico dell’acquirente, tranne diverso accordo tra le parti risultante per iscritto in Conferma d’Ordine. La vendita si intende effettuata franco fabbrica anche in caso di porto assegnato; è fatto salva diversa pattuizione scritta.
I termini di evasione indicati nella Conferma d’Ordine sono da considerarsi, in ogni caso, indicativi e non essenziali.
La venditrice non sarà comunque responsabile per eventuali ritardi della consegna dovuti ad eventi di forza maggiore (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: incendi, sequestri, guerre, mobilitazioni generali, insurrezioni, restrizioni nell’uso dell’energia, perturbazioni nei trasporti, scioperi (anche aziendali), serrate, fermi di produzione, ritardi o difetti nelle consegne da parte dei fornitori) e/o ad ogni altro evento non imputabile al comportamento della venditrice.
In ogni caso, eventuali ritardi della venditrice non potranno dar luogo a risarcimenti e/o altre pretese, neanche di risoluzione degli accordi o riduzione dei prezzi e/o degli ordinativi.
Approntata la vendita, se per motivi o fatti non dipendenti dalla venditrice ma imputabili all’acquirente, la consegna non potesse avvenire, essa si intenderà eseguita ad ogni effetto (compresa la decorrenza dei termini di pagamento e l’emissione della fattura) con semplice avviso di merce pronta. Trascorsi giorni dieci dalla data dell’avviso, decorreranno le spese di magazzino e la venditrice sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali incendi, allagamenti od avarie.
5) CONTROLLO DELLA MERCE.
La merce ordinata dovrà essere sottoposta a controllo dall’acquirente al momento della consegna. La firma del documento di consegna comporta l’accettazione senza riserve della merce da parte dell’acquirente. Quest’ultimo, in caso di discordanze e/o difformità, dovrà accertare immediatamente le condizioni e la conformità della merce ordinata e redigerne un verbale, che dovrà essere consegnato al vettore della Venditrice.
6) RESPONSABILITA’ E GARANZIA.
Eventuali consigli di DFM all’acquirente e/o ai suoi tecnici, resi sia verbalmente sia in forma scritta (compresa l’eventuale trasmissione e/o consegna di disegni tecnici), inerenti la tipologia e/o la predisposizione e/o l’utilizzo dei prodotti, dovranno intendersi unicamente indicativi e mai vincolanti. Difatti, l’acquirente e/o i suoi tecnici risultano gli unici responsabili per la scelta dei prodotti ordinati, per la rispondenza e conformità degli stessi rispetto alle proprie esigenze, per la loro predisposizione e montaggio (fatto salvo quanto previsto al successivo art.7) nonché, più in generale, per tutto quanto attiene l’oggetto della vendita. Del pari, i campioni eventualmente consegnati all’acquirente hanno valore puramente indicativo: non sarà accettato alcun tipo di reclamo per eventuali differenze tra la merce fornita e la campionatura a tale titolo consegnata all’acquirente medesimo da DFM.
L’acquirente è responsabile dell’utilizzo dei prodotti in maniera non conforme alle modalità di uso indicate nei singoli manuali di istruzioni eventualmente forniti con i prodotti medesimi. DFM, in ogni caso, non sarà in alcun modo responsabile per l’uso improprio dei prodotti.
Qualora si presentino guasti dovuti a difetti di costruzione, di materiali, o di lavorazione dei prodotti commercializzati e/o assemblati da DFM, non imputabili all’acquirente ed emersi nel termine di garanzia previsto di un anno dalla data di consegna, tali da rendere i medesimi inidonei all’uso convenuto, sarà obbligo dell’acquirente contattare immediatamente DFM, al fine di consentire a quest’ultima di effettuare l’intervento in garanzia, volto unicamente alla riparazione o sostituzione dei pezzi difettosi, ad insindacabile giudizio del venditore, con la completa esclusione di indennizzi o riconoscimento di qualsivoglia danno causato direttamente e/o indirettamente dagli stessi. Le componenti elettriche sono soggette a garanzia limitatamente a quanto garantito dal fabbricante. Non sarà riconosciuto alcun tipo di garanzia per difetti derivanti da un errato utilizzo dei prodotti; parimenti, non sarà riconosciuta alcun tipo di garanzia qualora: a) l’acquirente non richieda l’intervento di riparazione a DFM immediatamente; b) sia decorso l’anno entro il quale la detta garanzia poteva essere fatta valere dall’acquirente. DFM non presta alcuna garanzia circa la compatibilità dei prodotti forniti con altri prodotti o apparecchiature utilizzate dall’acquirente.
7) INSTALLAZIONE.
Il servizio di installazione è escluso, salvo espressa diversa pattuizione scritta accettata dalla Venditrice. Qualora la merce venga fornita in un kit di installazione, l’acquirente dovrà procedere in via autonoma all’installazione dei prodotti, attenendosi scrupolosamente alle regole e/o istruzioni indicate nei relativi manuali. DFM, in ogni caso, non sarà responsabile in caso di installazione eseguita in difformità rispetto alle regole e/o istruzioni contenute nei manuali d’uso e, comunque, non sarà responsabile per qualsiasi operazione impropria non effettuata direttamente dalla stessa e/o da propri incaricati.
8) VIZI DELLA MERCE E RECLAMI.
Fatto salvo quanto previsto al precedente art.5), i reclami relativi a vizi e difetti di qualità o non conformità debbono essere effettuati dall’acquirente, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dalla loro scoperta. I reclami devono essere notificati a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi direttamente presso la sede legale della Venditrice e devono indicare dettagliatamente i vizi o le difformità contestate. I reclami contro le esposizioni di fattura devono farsi direttamente presso la sede legale della Venditrice entro il termine perentorio di otto giorni dalla data del ricevimento della fattura stessa. Eventuali reclami sul servizio di installazione, se esplicitamente pattuito, dovranno farsi mediante raccomandata a.r. da inviarsi direttamente alla sede legale della Venditrice entro il termine perentorio di otto giorni dalla singola installazione del materiale interessato. In ogni caso, nessun reclamo relativo alla qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via d’eccezione, se non avverrà il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.
Qualora il reclamo risulti infondato, l’acquirente sarà tenuto a risarcire alla Venditrice tutte le eventuali spese da questa sostenute per il relativo accertamento (a mero titolo esemplificativo: viaggi, perizie, ecc.).
Nessun reclamo potrà essere ritenuto valido se non effettuato secondo quanto disposto nel presente articolo.
9) PREZZI E DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO.
Il corrispettivo per la vendita delle merci, singolarmente o a corpo considerate, è quello indicato nella Conferma d’Ordine. I prezzi dei prodotti si intendono franco magazzino partenza ed IVA esclusa. Il prezzo dei prodotti comprende l’imballo standard; qualora i prodotti richiederanno imballi particolari, ad insindacabile giudizio della Venditrice, i relativi costi aggiuntivi saranno addebitati in aggiunta al costo del prodotto.
L’acquirente dovrà provvedere al pagamento delle merci fornite secondo quanto disposto nella citata Conferma d’Ordine. I pagamenti, per essere validi, devono essere fatti direttamente presso la sede legale della Venditrice e gli eventuali assegni devono essere ad essa intestati con la clausola non trasferibile. Nel caso in cui l’acquirente si renda inadempiente anche rispetto ad uno solo dei termini di pagamento pattuiti, la DFM è espressamente autorizzata a sospendere o interrompere qualsiasi ulteriore prestazione, anche in dipendenza di vendite con consegne ripartite e/o in relazione a forniture oggetto di altri ordinativi, senza che l’acquirente stesso possa pretendere compensi e indennizzi di sorta o possa avanzare riserve circa l’eventuale riconoscimento di accrediti per lavori non ultimati a causa della suddetta insolvenza. Qualsiasi ragione e/o contestazione dovrà essere fatta valere dall’acquirente nelle opportune sedi senza che ciò possa in alcun modo costituire giustificato motivo per il ritardo nei pagamenti. Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l’automatica decadenza da agevolazioni e sconti concessi e comporteranno l’applicazione di interessi di mora giusta D. Lgs 231/2002, pari al saggio BCE+7%.
Per i pagamenti a mezzo tratte le spese di bollo saranno a carico dell’acquirente.
Il firmatario della Conferma d’Ordine è responsabile del pagamento delle forniture anche se ordinate per conto ed in nome di terzi; lo stesso risulterà obbligato in solido con gli stessi. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata provocherà l’automatica scadenza di diritto delle successive, con decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine ai sensi dell’art.1186 C.C., anche se per ordinativi diversi e per consegne ripartite. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre “pro solvendo” e gli eventuali rinnovi, anche se non riscadenzati per iscritto, non costituiscono mai novazione delle obbligazioni contrattuali originarie. Nel caso in cui l’Acquirente, in relazione a forniture precedenti, si sia reso inadempiente al pagamento dell’intero corrispettivo, o di parte di esso, dovrà, prima che la Venditrice dia corso all’avvio della produzione, mettersi in regola con i pagamenti scaduti. Non adempiendo, l’acquirente, ora per allora, autorizza espressamente la Venditrice, senza la necessità di ulteriori comunicazioni o conferme, a compensare quanto versato in riferimento alla vendita in argomento con il debito pregresso fino alla copertura dell’intero ammontare. Eventuali eccedenze saranno imputate in acconto alla vendita in argomento. Qualsiasi quietanza o ricevuta rilasciata della Venditrice si intende valida ”salvo buon fine” del titolo o mezzo di pagamento usato dall’acquirente.
10) RISERVA DI PROPRIETA’.
La proprietà della merce, ai sensi dell’art. 1523 C.C., è riservata a DFM sino al momento dell’integrale pagamento della stessa. I beni e le merci oggetto di vendita, quindi, non potranno considerarsi incorporati in un immobile, o pertinenza dello stesso, prima del loro completo e totale pagamento e potranno essere rivendicati dalla Venditrice ovunque essi si trovino. In ragione di quanto precede, la Venditrice è autorizzata a portare a conoscenza dell’eventuale proprietario del suolo o del terzo comunque interessato, l’esistenza ed il contenuto delle presenti condizioni generali di vendita, con precipuo riferimento al patto di riservato dominio.
11) VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI.
DFM potrà sospendere, interrompere od annullare la vendita iniziata, con esonero dal risarcimento dei danni, ovvero chiedere tempi e modalità di pagamento più restrittivi anche dopo il pagamento di acconti e rilascio di effetti, se a suo insindacabile giudizio le referenze commerciali, economiche e finanziarie dell’acquirente, in qualsiasi momento, non offrano idonee garanzie per il buon fine della vendita o se lo stesso si renda in ogni modo inadempiente. I materiali prodotti e/o già consegnati dovranno essere in ogni caso pagati e non condizionano l’accettazione o il rifiuto dell’ordine.
12) VARIAZIONE DEI PRODOTTI DELLA DFM.
DFM si riserva la facoltà di modificare, senza alcuna preordinata modalità, in qualsiasi momento e senza preavviso, i prodotti indicati nei listini di vendita, nei cataloghi, nelle campionature nonché, più in generale, in ogni forma di comunicazione e/o pubblicità, anche di natura verbale.
13) RINUNCIA AL DIRITTO DI REGRESSO.
In deroga a quanto previsto dall’art 1519 quinquies c.c., l’acquirente, sin da questo momento, rinuncia ad esercitare il diritto di regresso ivi previsto nel caso in cui il terzo consumatore finale, cui l’acquirente medesimo abbia rivenduto i prodotti contrattuali, abbia denunciato un difetto di conformità della merce fornita imputabile ad un’azione o omissione della Venditrice.
14) FORO COMPETENTE.
Per ogni e qualsiasi controversia relativa alle vendite nascenti da conferme d’ordine o atti equipollenti sottoscritti nell’anno 2017 dal cliente sottoscrittore delle presenti condizioni generali di vendita, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese.
L‘Acquirente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le clausole di cui ai seguenti articoli: 1 (Oggetto e disciplina della vendita), 2 (Modifiche e variazioni dell’ordine), 3 (Acconti), 4 (Consegna e trasporto della merce), 5 (Controllo della merce), 6 (Responsabilità e garanzia), 7 (Installazione), 8 (Vizi della merce e reclami), 9 (Prezzi e disciplina del corrispettivo), 10 (Riserva di proprietà), 11 (Variazione delle condizioni), 12 (Variazioni dei prodotti della DFM), 13 (Rinuncia al diritto di regresso), 14 (Foro competente).
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